(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 16 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2; Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6155 di data 9 luglio 1999; Decreta: l'emanazione del seguente regolamento: Art 1. Alla scheda n. 3 "servizio segreteria della giunta" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modificazioni: a) i punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Cura la pubblicazione dei provvedimenti della giunta, la loro conservazione e classificazione, nonche' l'invio dei provvedimenti stessi all'organo di controllo. 4. Cura la pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti e svolge gli altri atti previsti dalla normativa vigente in ordine alla gestione delle stesse. 5. Cura i rapporti con gli uffici del consiglio provinciale". b) dopo il punto 5) sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi riservati alla competenza del presidente, e non demandati ad altro servizio, e delle questioni relative ad istanze o segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non riconducibili ad altro servizio. 5-ter. Provvede altresi' alle attivita' relative all'autorimessa provinciale".