(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 18 del 16 giugno 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;
    Visto  l'art.  65  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
s.m.;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 6155 di data
9 luglio 1999;
                              Decreta:
l'emanazione del seguente regolamento:
Art  1.      Alla  scheda  n.  3  "servizio  segreteria della giunta"
dell'allegato  C)  della  legge  provinciale  29 aprile 1983, n. 12 e
s.m., sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) i punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        "3. Cura  la pubblicazione dei provvedimenti della giunta, la
loro   conservazione   e   classificazione,   nonche'   l'invio   dei
provvedimenti stessi all'organo di controllo.
        4. Cura la pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti e
svolge gli altri atti previsti dalla normativa vigente in ordine alla
gestione delle stesse.
        5. Cura i rapporti con gli uffici del consiglio provinciale".
      b) dopo il punto 5) sono aggiunti i seguenti:
        "5-bis.    Provvede    alla    trattazione    degli    affari
giuridico-amministrativi  riservati alla competenza del presidente, e
non  demandati  ad  altro  servizio,  e  delle  questioni relative ad
istanze  o  segnalazioni  comunque  pervenute  al  Presidente  e  non
riconducibili ad altro servizio.
      5-ter.    Provvede    altresi'    alle    attivita'    relative
all'autorimessa provinciale".